Statuto della Destra Sociale
CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FINALITA'
Art. 1
E’ costituita l’Associazione Culturale con la denominazione di “DESTRA SOCIALE”
Art. 2
L’associazione ha la propria sede in Roma, Viale Cortina D’Ampezzo n. 180.
Art. 3
L’associazione è autonoma, sovrapartitica, non si propone finalità di lucro e persegue lo sviluppo, la promozione, la valorizzazione l’incremento della cultura anche scientifica, letteraria e filosofica.
Art. 4
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata oltre tale termine, ovvero ridotta con deliberazione unanime dell’assemblea.
Art. 5
L’associazione si prefigge di realizzare gli scopi seguenti:
– promuovere, organizzare e svolgere, in tutti i modi possibili, attività culturali;
– indire ed organizzare, per conto proprio e/o di terzi, manifestazioni e convegni culturali, mostre, rassegne, celebrazioni, congressi, nonché promuovere la diffusione della cultura italiana all’Estero;
– compiere tutte le attività, nessuna esclusa, che si presenteranno idonee al raggiungimento delle finalità sopra elencate.
CAPO II - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 6
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni di sua proprietà;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenza di bilancio;
C) da eventuali contributi e liberalità di terzi.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da proventi di attività rientranti negli scopi e nella natura associativa dell’associazione;
c) da eventuali contributi volontari di associati e/o di terzi (sponsor, simpatizzanti, etc.).
Art. 7
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo ed il bilancio
preventivo che, corredati dalla relazione del presidente, verranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro il 31 maggio di ciascun anno.
CAPO III - ASSOCIATI
Art.8
Possono essere membri dell’Associazione in qualità di associati le persone fisiche in possesso dei requisiti fissati dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione. Gli associati costituenti hanno la qualità di “soci fondatori”. Tutti gli associati hanno il dovere di contribuire, nell’ambito delle loro possibilità, al raggiungimento dei fini statutari ed al potenziamento dell’attività dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo può conferire il titolo di “socio onorario” a eminenti personalità del campo della cultura.
Art. 9
L’iscrizione all’associazione avviene con delibera insindacabile del Consiglio Direttivo.
Art. 10
Gli associati sono tenuti a versare la quota annuale associativa entro il 31 dicembre nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
Art. 11
La qualità di associati si perde:
a) per recesso dall’associazione;
b) per delibera del consiglio Direttivo in caso di morosità nel versamento della quota sociale entro i termini statutari;
c) per esclusione pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di ripetute e gravi violazioni dello statuto dell’associazione.
Poiché la qualità di Associati non conferisce la con titolarità pro quota del patrimonio dell’associazione, nessuna liquidazione spetta all’associato che perda tale sua qualità in uno dei modi suindicati.
CAPO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea degli associati;
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– il Comitato Culturale.
Art. 13
L’assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione. Essa è composta da tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento delle quote
associative ed è convocata dal presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e della previsione di spesa, mediante raccomandata a.r. da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio dell’associato risultante dall’apposito libro. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
dell’adunanza nonché degli argomenti all’ordine del giorno. L’assemblea può essere altresì convocata in riunione straordinaria ogni qual volta il Presidente del Consiglio Direttivo ritenga necessario sottoporle deliberazioni di speciale importanza. Spettano all’Assemblea, la nomina del Consiglio Direttivo nella sua interezza o dei singoli suoi membri, le eventuali modifiche allo statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione. Questo può essere deliberato solo con il voto unanime degli associati presenti o votanti. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale può delegare in sua vece un membro del Consiglio Direttivo e provvede a nominare un segretario verbalizzante.
Art. 14
L’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati risultanti dall’apposito libro e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei
presenti. Anche senza l’osservanza delle norme di cui sopra, le assemblee sono valide se ad esse intervengono tutti gli associati e l’intero Consiglio direttivo. Per le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto è richiesto comunque il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) degli associati aventi diritto di voto, per lo scioglimento anticipato dell’Associazione è richiesto —
Delle deliberazioni dell’assemblea viene redatto processo verbale da conservare agli atti dell’Associazione.
CAPO V - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell’oggetto e nelle finalità dell’Associazione. Esso può delegare in tutto o in parte, i proprio poteri al Presidente. In particolare compete al Consiglio Direttivo:
– dare attuazione alle delibere dell’Assemblea concernenti le finalità dell’Associazione;
– predisporre la relazione annuale sull’andamento della gestione e il conto consuntivo e preventivo;
– stabilire le quote associative annuali;
– deliberare l’ammissione di nuovi associati;
– dichiarare la perdita della qualità di associato a norma del presente statuto;
– assumere dipendenti su parere vincolante dell’assemblea.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto favorevole del Presidente.
Art. 17
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Art. 18
Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto processo verbale da conservarsi agli atti dell’Associazione.
Art. 19
Per qualunque controversia tra l’Associazione e gli associati è esclusivamente competente il Foro di Roma.